Il NOSTRO STATUTO 

STATUTO

A.N.L.A.I. “ASSOCIAZIONE NAZIONALE   LIUTERIA ARTISTICA  ITALIANA – Associazione di promozione sociale

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, l'Associazione di promozione sociale denominata  A.N.L.A.I. Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana –- Associazione di promozione sociale”, più brevemente indicata “A.N.L.A.I.” con sede presso la residenza del Presidente pro tempore. L'Associazione – apartitica e apolitica - non ha scopo di lucro, ma è costituita col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di Associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue scopi esclusivamente culturali; riunisce studiosi e storici della liuteria, organologi, cultori dell'arte liutaria e del restauro, liutai, archettai, liutologi, musicisti, compositori, collezionisti di strumenti musicali, studenti di Scuole di liuteria e appassionati della musica e della liuteria. Possono farne parte anche Enti, Istituzioni ed Associazioni che abbiano interesse alla divulgazione, alla difesa ed al potenziamento dell'arte liutaria italiana. In particolare, l'A.N.L.A.I. favorisce il diffondersi della cultura liutaria, organologica e musicale e il corretto restauro degli strumenti ad arco.

Articolo 3 – Finalità

L'A.N.L.A.I. intende operare per diffondere gli scopi statutari con l'organizzazione di conferenze, dibattiti e mostre liutarie in Italia e all'estero cercando la collaborazione degli Istituti Italiani di Cultura e dell'ICE (Istituto per il Commercio Estero), l'organizzazione di incontri e di concerti di strumenti musicali ad arco ed a pizzico nei Conservatori, nelle Accademie Musicali, nelle Scuole di Liuteria e nelle Scuole di primo e secondo grado ad indirizzo musicale, la collaborazione a manifestazioni organizzate da associazioni musicali e riviste di carattere musicale e liutario, l'organizzazione o la collaborazione all'organizzazione di concorsi nazionali o internazionali di liuteria.

L'A.N.L.A.I. intende inoltre dare il proprio contributo ai Centri Restauro, alle  Scuole di liuteria, ai concorsi internazionali  liutari, alle  mostre del settore liutario; fornire alle Scuole di liuteria e di restauro italiane ed ai liutai ed archettai iscritti assistenza presso le organizzazioni statali e regionali o presso Enti pubblici, agli iscritti per lo studio, l'analisi e la soluzione di problemi tecnici, per la partecipazione a concorsi e mostre di liuteria a carattere nazionale e internazionale. L'A.N.L.A.I. intende operare per costruire un Collegio peritale allo scopo di tutelare la liuteria classica, antica e moderna e pubblicare libri, cataloghi di mostre liutarie.

Articolo 4 – Categorie ed ammissione dei soci

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, persone giuridiche che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati si distinguono in:

a Fondatori;

b Ordinari;

c Onorari.

Sono considerati fondatori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell'Assemblea, hanno promosso la costituzione dell'Associazione e versano annualmente la somma fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati ordinari tutte le persone e gli enti che facciano esplicita domanda d'iscrizione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

Sono considerati onorari le persone, gli enti e le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla vita dell'Associazione. Essi vengono individuati e nominati come tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

La delibera di non ammissione dell'aspirante socio dovrà essere motivata. Qualora gli interessati non abbiano ricevuto risposta scritta entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, controfirmata da due soci presentatori, questa deve intendersi accettata. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento del contributo associativo annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto, dei regolamenti emanati e al rispetto e all'osservanza dei doveri sociali. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Il contributo associativo annuo versato è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione a loro spese. Il socio avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Il Comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione di dimissioni scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I soci receduti e/o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 7 – Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

1 l'Assemblea dei soci;

2 il Consiglio Direttivo;

3 il Presidente;

4 la Giunta Esecutiva;

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese vive giustificate, relative a spese di viaggio, di alloggio e di rappresentanza incontrate dai singoli componenti il Consiglio Direttivo e/o dei Gruppi e delle Commissioni consultive per assolvere particolari incarichi e previa delibera del Consiglio Direttivo che dovrà essere allegata al rendiconto economico finanziario consuntivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea.

Articolo 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante: avviso scritto da inviare con lettera semplice / fax / e-mail con ricevuta di ritorno / telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1 elezione del Consiglio Direttivo;

2 proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;

3 approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale e dei regolamenti predisposti dal Direttivo;

4 determinazione annuale dell'importo del contributo sociale di adesione;

5 ratifica dei provvedimenti di esclusione dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

6 ogni altra eventuale questione posta alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e le qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un altro socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. .

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1 approvazione di eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

2 scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con voto favorevole di ¾ dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci maggiorenni iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo, con comunicazione predisposta dal Segretario, è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente e convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale la decisione prescelta dal Presidente o dal Vice Presidente che in sua assenza presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo:

1 compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

2 redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulla attività dell'associazione;

3 è tenuto a esaminare le domande di iscrizione entro 90 giorni dalla loro presentazione;

4 redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio preventivo;

5 ammette i nuovi soci,  individua le misure della contribuzione annuale da far ratificare all'Assemblea;;

6 delibera i provvedimenti di esclusione dei soci, soggetti a successiva ratifica da parte dell'Assemblea;

7 redige i regolamenti interni.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono presenti almeno le seguenti figure elette nell'ambito del Consiglio stesso:

1 il Presidente;

2 il Vice Presidente;

3 il Segretario, con funzioni di Tesoriere.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute e a svolgere le mansioni loro affidate.

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei soci, dei Terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie, salvo il caso di elezioni sociali, presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva e l'Osservatorio permanente. In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 11 – Il Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. Il Vicepresidente deve occuparsi dell'andamento generale dell'Associazione in modo particolare assolvere agli incarichi specifici affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Il Tesoriere Segretario

Il Tesoriere Segretario ha il compito di tenere l'amministrazione nonché di tenere e aggiornare i libri sociali e contabili. Elabora ogni anno:

a il bilancio consuntivo dell'anno precedente che dovrà essere quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;

b il bilancio preventivo dell'anno successivo.

È tenuto ad informare periodicamente il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva dell'andamento finanziario dell'Associazione. In qualità di Segretario, in accordo con il Presidente, convoca il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva. Provvede al disbrigo delle pratiche correnti relative all'attività generale dell'Associazione.

È di regola il Segretario delle Assemblee del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva. Il Segretario redige i verbali della riunione avendo cura di farli approvare dall'organo di competenza alla seduta successiva. Il Segretario tiene, aggiorna e conserva i libri sociali (libro soci, assemblee, riunioni Consiglio Direttivo, Osservatorio permanente) e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Il Segretario è responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di assemblea e del Consiglio Direttivo. È altresì responsabile della gestione dei dati personali di tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo può deliberare di affidare separatamente i due incarichi di Tesoriere e Segretario a due Consiglieri diversi. In tal caso dovrà essere data adeguata pubblicità di tali incarichi sulle comunicazioni ufficiali e sul sito internet  dell'Associazione.

Articolo 13 – La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, composta da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere  Segretario è organo consultivo del Presidente e ha facoltà di assumere decisioni su delega del Consiglio Direttivo.

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Articolo 14 – Mezzi finanziari (Fondo Comune)

Il fondo comune è costituito dai contributi dei soci, da sovvenzioni di Enti e privati, dalle entrate e dai proventi derivanti dai servizi resi e dalle cessioni di beni effettuate, dalle erogazioni liberali, dagli interessi maturati su depositi bancari, dai beni acquistati da eventuali oblazioni, eredità o legati, da entrate derivanti da iniziative promozionali e da tutte le altre entrate compatibili con le finalità asociali dell'associazione.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da contributi, erogazioni liberali, eredità, donazioni e legati ricevuti.

Articolo 15 – Rendiconto economico finanziario (Gestione finanziaria)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Avviso del deposito del rendiconto economico finanziario presso la sede sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione dieci giorni prima dell'Assemblea.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in forme indirette e/o differite, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale. I beni mobili di carattere durevole di proprietà dell'Associazione devono essere dettagliatamente inventariati e l'inventario allegato a rendiconto economico da presentare all'Assemblea. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore di attività istituzionali statutariamente  previste.

Articolo 16 – Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno dei tre quarti degli Associati. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli Associati. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga di utilità sociale o ai fini di Pubbliche utilità,salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 – Contenzioso

Per azioni legali promosse dall'Associazione per la tutela dei diritti o di interessi non eccedenti la ordinaria amministrazione è competente il Presidente che dovrà ricevere esplicito mandato dal Consiglio Direttivo.

Per la tutela di diritti o di interessi sociali concretatisi in azioni eccedenti i limiti della ordinaria amministrazione, il Presidente dovrà ricevere il mandato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Per ogni controversia inerente l'interpretazione e la applicazione dello Statuto è territorialmente competente  il Foro di Cremona.

Articolo 18 – Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

 

 

 

 

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